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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, concernente la
partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad
imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione
di linee ferroviarie anche in territorio estero, e' convertito in
legge con la seguente modificazione:
L'articolo 2 e' sostituito con il seguente:
"Al regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, e' aggiunto il seguente
articolo 3:
"Qualora le societa' di cui al secondo comma del precedente
articolo 1 siano interessate ad appalti aggiudicati a seguito di gare
internazionali, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con
decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per
il tesoro, puo' essere autorizzata, anche in deroga alle norme
vigenti, ad utilizzare proprio personale presso le predette societa',
per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalita'
indicate al secondo comma dell'articolo 1. I relativi oneri
graveranno sulle menzionate societa'.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potra' essere
altresi' autorizzata, con il decreto ministeriale di cui al
precedente comma ovvero con decreti successivi, a fornire
attrezzature e materiali a titolo di locazione"".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1976
LEONE
MORO - MARTINELLI -
COLOMBO - ANDREOTTI -
RUMOR - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO