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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57,
come modificato dall'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e'
sostituito dal seguente:
"L'iscrizione nell'albo e' obbligatoria per chiunque esegua lavori
di importo superiore a lire 30 milioni, di competenza dello Stato,
degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un
concorso, contributo o sussidio dello Stato. E' facoltativa per
lavori il cui importo non superi detto limite".