Legge Ordinaria n. 192 del 28/04/1976 (Pubblicata nella G.U. del 11 maggio 1976 n. 123)
Norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Presso  la scuola di guerra dell'Esercito vengono svolti i seguenti
corsi della rispettiva durata di un anno accademico:
    a)  corso  di  stato  maggiore,  avente lo scopo di completare ed
uniformare  la  formazione  tecnico-professionale  degli ufficiali in
servizio  permanente  effettivo delle armi dell'Esercito, ai fini del
loro  successivo impiego in comando di reparto e graduale inserimento
nelle complesse attivita' di lavoro dei comandi;
    b)   corso   superiore  di  stato  maggiore,  inteso  ad  elevare
ulteriormente  la  preparazione  di  un'aliquota  degli ufficiali che
abbiano frequentato il corso di stato maggiore di cui alla precedente
lettera   a),  al  fine  di  abilitarli  ad  assolvere  incarichi  di
particolare rilievo nello ambito degli organi centrali, delle grandi,
unita'  e  dei  comandi  periferici  e di perfezionarne la formazione
quali comandanti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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