Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I fondi di cui all'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641,
possono essere altresi' utilizzati per provvedere ai maggiori oneri
connessi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica per le
scuole materne statali di cui alle leggi 24 luglio 1962, n. 1073 e 13
luglio 1965, n. 874, gia' appaltate ed in corso di costruzione,
nonche' a quelli conseguenti all'acquisto di aule mobili da assegnare
in proprieta' alle regioni Campania, Puglia e Sardegna secondo le
disposizioni di cui all'articolo 10, terzo e quarto comma, del
decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito nella legge 27
dicembre 1973, n. 868, gia' appaltate ed in corso di realizzazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 1976
LEONE
MORO - MALFATTI -
COLOMBO ANDREOTTI
- GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO