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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1975 la tabella di cui all'articolo 33
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1079, relativa alle retribuzioni annue lorde del personale aggregato
degli istituti di prevenzione e di pena e' sostituita dalla seguente:
Maestri
GRUPPO ed insegnanti
O QUALIFICHE Cappellani Suore diversi
I ............ 799.540 829.780 799.540
II ........... 829.780 844.900 846.580
III .......... 844.900 861.700 880.180
IV ........... 861.700 880.180 -
V ............ 880.180 - -
VI ........... 907.060 -
-