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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito,
con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, per quanto
concerne il contributo dovuto dalle casse mutue provinciali di
malattia per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali
deve essere interpretato nel senso che le entrate e le contribuzioni
cui si riferisce il prelievo del 51 per cento sono quelle a carico
degli assistiti, quelle provenienti dallo Stato, al netto delle quote
di finanziamento delle federazioni nazionali, ed ogni altra entrata,
comprese quelle patrimoniali, necessarie per la copertura della spesa
di erogazione delle forme di assistenza obbligatoria di malattia
ancora gestite dalle casse stesse, compresa la inerente quota delle
spese generali.
Ai fini del calcolo dell'importo dovuto, ciascuna cassa
determinera' il proprio fabbisogno del 1975, per la erogazione delle
sole forme di assistenza obbligatoria da essa ancora gestite e per la
corrispondente quota delle spese generali, e deliberera' i contributi
occorrenti alla copertura, secondo le norme vigenti, previo aumento
del loro ammontare complessivo del 51 per cento, da versare al Fondo
nazionale assistenza ospedaliera. Il gettito cosi' calcolato per il
1975 costituisce importo consolidato con riferimento alle singole
casse mutue per gli anni successivi, salvo l'incremento previsto
nell'ultimo capoverso del n. 1 del comma secondo dello stesso
articolo 14.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 1976
LEONE
MORO - DAL FALCO - TOROS
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO