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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione
nazionale mutilati per servizio, fatta esclusione dell'assunzione di
nuovo personale, previsto dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1971,
n. 566, nella misura di L. 150.000.000, e' elevato, a partire
dall'anno finanziario 1976, a L. 300.000.000.