Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 1 della legge 4 marzo 1963, n. 388, e' sostituito dal
seguente:
"Il Governo ha facolta', nei confronti dei Paesi che limitano la
libera concorrenza dei traffici marittimi internazionali con misure
pregiudizievoli per la marina mercantile italiana - quali riserve di
traffico, concorrenza non commerciale, regolamentazioni portuali e
fiscali preferenziali, regimi di controllo o doganali intesi ad
influire sulla scelta della bandiera - di sottoporre ad
autorizzazione il trasporto su navi battenti bandiera di detti Paesi
o su navi che, pur non battendo la bandiera di detti Paesi,
usufruiscono comunque dei benefici derivanti dalle suddette misure".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 1976
LEONE
MORO - GIOIA - RUMOR -
DE MITA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO