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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della
legge 28 gennaio 1970, n. 10 e nell'articolo 5, ultimo comma, della
legge 12 agosto 1974, n. 370, e' prorogata al 31 dicembre 1976 per la
disponibilita' dei posti e al 30 giugno 1977 per il conferimento dei
posti stessi, limitatamente alla tabella XIV di cui all'articolo 115
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1077.
Il termine fissato dall'articolo 59 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, modificato dall'articolo 11
della legge 12 agosto 1974, n. 370, per l'utilizzazione degli idonei
dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale della tabella
XXIII, di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' prorogato di tre anni nei
confronti degli idonei del concorso a 362 posti di operatore ULA,
bandito con decreto ministeriale 19 aprile 1971, n. ULA/A/9118.
Per i concorsi di accesso alle qualifiche iniziali della tabella
VII, nonche' delle tabelle X, XII e XIV, di cui, rispettivamente,
agli articoli 124 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1077, possono essere assunti idonei nel limite
dei posti che risultino disponibili nel triennio successivo alla data
di approvazione delle relative graduatorie e secondo l'ordine di
queste ultime.
La disposizione di cui al precedente comma e' applicabile ai
concorsi banditi in data non anteriore al 1 dicembre 1974.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 aprile 1976
LEONE
MORO - ORLANDO -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO