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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La norma di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 2
maggio 1974, n. 115, modificato dalla legge di conversione 27 giugno
1974, n. 247, non si applica nei confronti degli espropri disposti in
base alla legge 22 novembre 1972, n. 771, recante norme per
l'istituzione della seconda Universita' di Roma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1976
LEONE
MORO - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO