Legge Ordinaria n. 226 del 29/04/1976 (Pubblicata nella G.U. del 14 maggio 1976 n. 127)
Norme integrative e modificative dell'articolo 12 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga  all'articolo 12 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, le
somme  residue  provenienti dagli stanziamenti delle precedenti leggi
sul  credito  agevolato al commercio, non ancora utilizzate alla data
di  entrata  in  vigore della predetta legge possono essere impiegate
per  la  concessione  del  contributo statale previsto dalla legge 16
settembre 1960, n. 1016, e successive proroghe e modificazioni, sulle
domande  presentate nel termine del 31 marzo 1975 di cui all'articolo
6 della legge 24 dicembre 1974, n. 713.
  Le  suddette  domande  sono sottoposte non oltre il 30 giugno 1976,
per  il prescritto parere, all'esame del comitato di cui all'articolo
5   della   legge   30  luglio  1959,  n.  623,  integrato  ai  sensi
dell'articolo  6  della  legge  25  luglio  1961,  n. 649. I relativi
contratti  devono  essere  stipulati  non oltre sessanta giorni dalla
data  di  ricevimento  da parte dell'istituto finanziatore del parere
favorevole espresso dal predetto comitato.
 

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