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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per i lavori di completamento, ricalibramento, prosecuzione e
sistemazione necessari alle linee navigabili appresso indicate e per
opere idrauliche, di difesa del suolo e di irrigazione e' autorizzata
la spesa complessiva di lire 30 miliardi, cosi' ripartita:
a) linea Padova-Venezia: lire 11 miliardi:
b) linea Milano-Cremona-Po: lire 9 miliardi e 500 milioni;
c) linea Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante-Canali di
Brondolo e di Valle: lire 9 miliardi e 500.
milioni.
Il predetto stanziamento sara' iscritto nello stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10
miliardi per l'anno finanziario 1976, di lire 10 miliardi per l'anno
finanziario 1977 e di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1978.
L'impegno di spesa da assumersi sugli stanziamenti di cui sopra
potra' riferirsi anche agli anni successivi a quello in cui l'impegno
stesso e' assunto purche' il totale degli impegni non superi lo
stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti si effettuino entro
i limiti dei rispettivi stanziamenti annuali.