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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161,
contenente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge
relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche,
regionali, provinciali e comunali nonche' norme per il rinvio delle
elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei
quali si vota col sistema maggioritario, il cui quinquennio di carica
scade il 12 giugno 1976, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La dichiarazione di presentazione delle liste e delle
candidature deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario
del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali
o provinciali di essi, che tali risultino per attestazioni dei
rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti
all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio";
All'articolo 2, alla lettera b) e' aggiunto il seguente alinea:
"Il trattamento economico spettante al presidente, agli
scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione, a
norma del terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1976, n.
136, e' maggiorato di L. 10.000 per il presidente e di L. 5.000 per
ciascun scrutatore e per il segretario, al lordo delle ritenute di
legge";
Alla lettera d), in fine, e' aggiunto il seguente alinea:
"Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle
elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono
ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di
due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la
provincia e per il comune".