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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda
di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad istituire mense
a finalita' aziendale presso i propri uffici e stabilimenti quando
sia prevedibile che fruiscano del servizio almeno 50 dipendenti
applicati presso gli uffici e gli stabilimenti medesimi o viciniori.
Ove sia prevedibile che fruisca del servizio un minor numero di
dipendenti, con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali unitarie
maggiormente rappresentative, potra' essere istituito un servizio
sostitutivo di refezione.