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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740,
prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, e'
sostituito dal seguente:
"Al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di L.
96.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun
medico ed e' suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero
illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per
ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito".