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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La misura del compenso alle suore addette agli stabilimenti
sanitari militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali
convenzionati con la Croce Rossa italiana e con il Sovrano Ordine di
Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e' fissata in L. 70.000 mensili.