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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel caso di morte successiva alla data di entrata in vigore della
presente legge, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o
dalla malattia professionale, del titolare di rendita per inabilita'
permanente di grado non inferiore all'80 per cento, liquidata ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, spetta al coniuge ed ai figli
superstiti di cui all'articolo 85 del predetto testo unico, uno
speciale assegno continuativo mensile pari ad una quota parte della
rendita di inabilita' permanente di cui godeva l'assicurato:
il 50 per cento alla vedova fino alla morte o a nuovo matrimonio;
se superstite e' il marito l'assegno e' corrisposto solo nel caso in
cui la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di
un terzo;
il 20 per cento a ciascun figlio legittimo, naturale,
riconosciuto, riconoscibile e adottivo, fino al raggiungimento del
diciottesimo anno di eta';
il 40 per cento se si tratta di orfani di entrambi i genitori e,
nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli
adottanti. Per i figli viventi a carico dell'assicurato al momento
del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono
corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se
studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata
normale del corso ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se
studenti universitari.
Se siano superstiti figli inabili al lavoro, la rendita e' loro
corrisposta nella misura del 50 per cento, finche' dura l'inabilita'.
Sono compresi tra i superstiti di cui al presente articolo, dal
giorno della nascita, i figli concepiti alla data del decesso. Salvo
prova contraria, si presumono concepiti alla data del decesso i nati
entro trecento giorni da tale data.