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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del
decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, restano validi ed hanno
efficacia i rapporti giuridici sorti in base al suddetto decreto.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 200 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede a carico
dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione della
Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse per il medesimo anno
finanziario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 aprile 1976
LEONE
MORO - COLOMBO
Visto, il
Guardasigilli: BONIFACIO