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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
In caso di alienazione a titolo oneroso di fondi rustici da parte
di enti pubblici o di fondazioni o di enti similari, il diritto di
prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590,
e successive modificazioni, spetta all'affittuario che, anche se non
dedito abitualmente alla coltivazione della terra, coltivi il fondo
da almeno due anni con il lavoro proprio o di persone della sua
famiglia, sempreche' tale forza lavorativa costituisca almeno un
terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione
del fondo.
In caso di compravendita intervenuta prima dell'entrata in vigore
della presente legge, l'affittuario di cui al primo comma del
presente articolo ha diritto di riscattare il fondo dall'acquirente e
da ogni successivo avente causa a condizione che la trascrizione del
contratto di compravendita sia avvenuta dopo il 1 gennaio 1974 e che
il diritto di riscatto venga esercitato entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge.
In tal caso all'acquirente sono dovuti il rimborso del prezzo
aumentato di un importo corrispondente alla eventuale svalutazione
monetaria nel frattempo intervenuta, le spese sostenute per la
compravendita del fondo e gli interessi legali nel frattempo maturati
sulle somme pagate per il prezzo e per le spese.
Ai fini del presente articolo non si applica il primo comma
dell'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, numero 590, mentre
restano ferme tutte le altre disposizioni in materia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1976
LEONE
MORO - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO