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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale
Il titolo di dottore agronomo e quello di dottore forestale, al
fine dell'esercizio delle attivita' di cui al successivo articolo 2,
spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio
della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano
iscritti in un albo a norma del successivo articolo 3.