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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario fino ad un
massimo di ottanta ore mensili, prevista dall'articolo 21 della legge
8 marzo 1975, n. 39, si applica anche nei confronti del personale
dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, addetto ai servizi
elettorali, in occasione delle consultazioni popolari svoltesi
nell'anno 1975, per il periodo corrispondente a quello previsto dalla
legge per lo svolgimento dei servizi predetti.
L'autorizzazione e' estesa nei confronti del personale addetto ai
servizi dell'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione, in occasione della verifica di legittimita' delle
richieste di referendum e per il periodo intercorrente tra il 1
settembre ed il 30 dicembre 1975.