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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli insegnanti elementari in servizio nell'anno scolastico 1974-75,
quali incaricati a tempo indeterminato con dichiarazione di non
licenziabilita' ai sensi dell'articolo 9, primo e secondo comma,
della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono con decorrenza 1 ottobre
1975 nominati in ruolo.
Gli insegnanti elementari in servizio nell'anno scolastico 1974-75,
ai quali l'incarico a tempo indeterminato senza dichiarazioni di non
licenziabilita', e' stato confermato per il predetto anno scolastico,
sono del pari nominati in ruolo con decorrenza 1 ottobre 1975.
Gli insegnanti di cui ai precedenti commi sono iscritti con la
qualifica di straordinario nel ruolo in soprannumero delle province
in cui ottennero l'incarico o - per quanto concerne gli incaricati
non licenziabili - nelle quali sono stati trasferiti per
compensazione.