Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il personale non insegnante non di ruolo degli istituti e scuole di
istruzione secondaria ed artistica e delle istituzioni educative, e'
assunto in ruolo, a decorrere dal 1 ottobre 1974, ai sensi
dell'articolo 17, comma quinto, della legge 30 luglio 1973, n. 477,
se nell'anno scolastico 1972-73 abbia prestato servizio, senza
demerito, con incarico a tempo indeterminato conferito anche
successivamente all'inizio del predetto anno scolastico, purche'
l'incarico si riferisca a posti vacanti sia dal 1 ottobre 1972.
Gli incarichi di cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono
conferiti a tempo indeterminato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1976
LEONE
MORO - MALFATTI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO