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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dell'interno e' autorizzato a disporre, nel termine
massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la
riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza, collocati in congedo su loro
richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i
quali non abbiano superato i 35 anni di eta' e siano in possesso
degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, prescindendo dallo stato di celibe o
vedovo senza prole.
I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purche'
si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di
legge.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese agli
appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo degli agenti di
custodia.