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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma
dei carabinieri e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie
di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia possono contrarre
matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma
triennale.
La disposizione del precedente comma non si applica a coloro che
hanno compiuto il ventiseiesimo anno di eta'.
I brigadieri che pervengono a tale grado prima del verificarsi
della condizione di cui al comma precedente possono contrarre
matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio.
L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, e' abrogato.