Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli
aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile e' assoggettato
al pagamento dei seguenti diritti:
a) diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli
aeromobili;
b) diritto di imbarco per passeggeri.