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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La dotazione organica degli operai della Zecca e' stabilita dalla
tabella A allegata alla presente legge.
Il soprannumero che si formera' nelle singole categorie degli
operai, in dipendenza della nuova dotazione organica, fermo restando
il contingente organico complessivo, verra' riassorbito con le
successive vacanze.