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Legge Ordinaria n. 327 del 19/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 31 maggio 1976 n. 142)
Applicazione degli articoli 139, primo comma, e 47, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  combinato  disposto del primo e secondo comma dell'articolo 139
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1077,  e del settimo comma dell'articolo 47, dello stesso decreto del
Presidente   della  Repubblica,  che  prevede,  tra  l'altro,  che  i
funzionari  della  carriera  diplomatica  che anteriormente alla data
dell'8  gennaio  1971  rivestivano  il  grado  di primo segretario di
delegazione  sono  ammessi  al concorso per la promozione al grado di
consigliere  di  legazione  al  compimento di nove anni e sei mesi di
servizio  effettivo  nella  carriera  diplomatica  prescindendosi dai
requisiti  di  servizio  prescritti dall'articolo 107 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si applica anche
ai  funzionari  della carriera diplomatica con anzianita' di carriera
non inferiore al 1 settembre 1965, sempre che fossero in possesso dei
requisiti  prescritti  per essere ammessi agli scrutini di promozione
al grado di primo segretario di legazione anteriormente all'8 gennaio
1971,  data  di  entrata  in  vigore del decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  1970,  n. 1077, ed anche se successivamente
promossi ad altro titolo.
  I  funzionari  che  si  trovano  nelle condizioni indicate al comma
precedente  possono partecipare al concorso di promozione bandito per
l'anno  1975 a norma del terzo comma dell'articolo 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, purche' non ancora
espletato  alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal
fine  il  termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso  da  parte dei funzionari suddetti e' prorogato di un mese a
decorrere dalla stessa data.
  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 maggio 1976

                                LEONE

                                                       MORO - RUMOR -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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