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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 49. - Il notaio deve essere certo dell'identita' personale
delle parti e puo' raggiungere tale certezza, anche al momento della
attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo
convincimento.
In caso contrario il notaio puo' avvalersi di due fidefacienti da
lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni".