Legge Ordinaria n. 333 del 10/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 1 giugno 1976 n. 143)
Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  49  della  legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  49.  -  Il notaio deve essere certo dell'identita' personale
delle  parti e puo' raggiungere tale certezza, anche al momento della
attestazione,  valutando  tutti  gli  elementi  atti a formare il suo
convincimento.
  In  caso  contrario il notaio puo' avvalersi di due fidefacienti da
lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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