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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n.
89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e' cosi'
modificato:
"I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica
o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di eta', avere la capacita' di agire e non essere interessati
nell'atto".