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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Bilancio pluriennale
La regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un
bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di
riferimento quelli del programma regionale di sviluppo e comunque un
termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale e'
allegato al bilancio annuale.
Il bilancio pluriennale indica per ciascuna ripartizione
dell'entrata e della spesa oltre alla quota relativa all'esercizio
iniziale la quota relativa all'esercizio successivo.
Il bilancio pluriennale e' elaborato con riferimento al programma
regionale di sviluppo e rappresenta il quadro delle risorse che la
regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato
sia in base alla legislazione statale e regionale gia' in vigore, sia
in base ai previsti nuovi interventi legislativi.
In particolare esso costituisce sede per il riscontro della
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi
della regione a carico di esercizi futuri.
L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a
riscuotere le entrate ne' ad eseguire le spese in esso contemplate.