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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227,
concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione
Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976, con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "di lire 200 miliardi"
sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' un contributo
speciale di lire dieci miliardi per il 1976, lire 20 miliardi per
ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1995 e lire 10 miliardi per il
1996, destinato alla concessione di contributi in conto interessi";
al secondo comma, punto 1), dopo le parole: "Concessione alle
imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche", sono
inserite le seguenti: "singole o associate e alle cooperative";
successivamente, dopo le parole: "per la ricostituzione delle scorte"
sono inserite le seguenti: "e quelle per la conservazione e il
trasporto dei prodotti"; allo stesso comma il punto 2) e' sostituito
dal seguente:
"2) Agricoltura:
a) concessione di contributi di pronto intervento da erogare alle
aziende agricole singole ed associate, secondo le modalita' da
fissare con legge regionale. Sono riconosciute, nel loro intero
ammontare, tutte le spese sostenute prima dell'entrata in vigore del
presente decreto e che riguardano la raccolta, il trasporto,
l'alimentazione, il ricovero del bestiame e in genere ogni urgente
intervento (compreso l'acquisto di attrezzature necessarie) rivolto
alla salvaguardia del bestiame, dei prodotti zootecnici e dei
foraggi;
b) concessione di contributi per la ricostituzione delle scorte
vive e morte e per il ripristino delle strutture fondiarie, aziendali
e interaziendali, degli impianti collettivi e delle opere pubbliche
di bonifica e di bonifica montana, secondo le modalita' da stabilire
con legge regionale;
c) i contributi diretti al ripristino, di cui alla precedente
lettera b), potranno estendersi ad opere di ampliamento fino ad un
massimo del 50 per cento dell'originaria consistenza";
al punto 3), lettera d), dopo le parole: "Istituti autonomi per le
case popolari", sono aggiunte le seguenti: "ed alle cooperative
edilizie";
sempre al punto 3), e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f) acquisto eventuale di abitazioni mobili o ad elementi
componibili";
al quarto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le
riparazioni non e' richiesta la preventiva autorizzazione per
l'inizio dei lavori di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio
1974, n. 64";
dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
"I controlli relativi alle deroghe di cui alla legge 2 febbraio
1974, n. 64, sono esercitati dalla regione Friuli-Venezia Giulia";
dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
"Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la
regione Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con i competenti
organi dell'amministrazione dello Stato, provvede all'accertamento
dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 1976, per
l'adozione dei conseguenti provvedimenti legislativi, statali e
regionali, anche ai fini dei contributi speciali da assegnare alla
regione".
Dopo l'articolo 1 e' aggiunto il seguente:
Art. 1-bis. - "Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad
enti pubblici, societa' e privati dallo Stato e dalla regione
Friuli-Venezia Giulia e dagli enti locali a norma del presente
decreto sono resi noti mediante pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della regione e affissione agli albi dei comuni
interessati.
E' fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di cui
all'articolo 1 di reimpiegarli nella zona determinata dalla regione
Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del
presente decreto, pena la revoca dei contributi stessi".
All'articolo 2, i primi due commi sono sostituiti con i seguenti:
"L'apporto di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n.
198, in favore del fondo di rotazione per iniziative economiche nel
territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, e' elevato da
lire 100 miliardi a lire 150 miliardi e viene conferito in ragione di
lire 48 miliardi in ciascuno degli anni 1976 e 1977, di lire 36
miliardi nel 1978 e 18 miliardi nell'anno 1979.
Presso il fondo di rotazione per le iniziative economiche nel
territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia e' costituita una
gestione speciale, con contabilita' separata, alla quale affluira'
una quota non superiore ai due terzi degli stanziamenti annuali di
cui al precedente comma.
Le eventuali somme che residueranno dall'impiego dei fondi
affluiti alla gestione speciale di cui al comma precedente come pure
i rientri dei finanziamenti concessi dalla medesima gestione,
affluiranno al fondo di rotazione per essere utilizzati per le
finalita' di cui alla ricordata legge 30 aprile 1976, n. 198";
al terzo comma, le parole: "intese alla ricostruzione delle", sono
sostituite dalle seguenti: ", ivi comprese quelle commerciali ed
agricole, intese alla ricostruzione e ubicate nelle";
il quinto comma e' sostituito dai seguenti commi:
"La Cassa di risparmio di Trieste, quella di Gorizia, quella di
Udine e Pordenone, nonche' il Mediocredito per le piccole e medie
imprese del Friuli-Venezia Giulia, sono autorizzati a compiere le
operazioni creditizie previste dal presente articolo anche in deroga
a norme di legge e di statuto.
Le convenzioni attualmente in vigore e regolanti i rapporti tra
il Ministero del tesoro e il fondo di rotazione da un lato, e la
Cassa di risparmio di Trieste e la Cassa di risparmio di Gorizia
dall'altro, saranno estese al Mediocredito per le piccole e medie
imprese del Friuli-Venezia Giulia ed alla Cassa di risparmio di Udine
e Pordenone".
Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
Art. 2-bis. - "Alle operazioni di finanziamento concesse alle
imprese artigiane danneggiate dai terremoti del maggio 1976 nel
Friuli-Venezia Giulia si applicano le provvidenze previste per le
imprese artigiane dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976,
convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e
successive modificazioni ed integrazioni.
La qualifica di impresa danneggiata dal terremoto e' certificata
dal sindaco del comune ovvero dalla camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato.
La garanzia prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 18
novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23
dicembre 1966, n. 1142, si esplica nella misura del 100 per cento
della perdita finale.
In deroga all'articolo 40-bis del decreto-legge 18 novembre 1966,
n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n.
1142, le imprese artigiane possono ottenere credito per la formazione
di scorte di materie prime e di prodotti finiti fino ad un importo
massimo pari ad un terzo del prestito accordato per il finanziamento
degli impianti aziendali.
Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le
scadenze indicate dall'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre
1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre
1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni
1976, 1977 e 1978.
Con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta della giunta
regionale del Friuli-Venezia Giulia, saranno stabiliti:
a) la durata delle operazioni di finanziamento effettuate ai
sensi del presente articolo, ivi comprese quelle di risconto compiute
dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;
b) il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane di
cui al primo comma del presente articolo;
c) l'importo massimo del finanziamento concedibile ad una
stessa impresa artigiana danneggiata.
Il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli
istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici
di cui al presente decreto, e' fissato al 30 giugno 1977, e puo'
essere prorogato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta
della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia".
All'articolo 3, primo comma, dopo la parola "economici" sono
inserite le seguenti: "operanti nei comuni indicati a norma
dell'articolo 20";
dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Per un periodo di trenta giorni a partire dalla data in cui si
e' verificato il primo fenomeno sismico, il trattamento di
integrazione salariale e quello per assegni familiari sono
corrisposti, altresi', ai lavoratori di cui ai precedenti commi in
tutti i casi di assenza dal lavoro comunque verificatasi. Lo stesso
trattamento si applica ai lavoratori residenti nei comuni indicati
dall'articolo 1, anche se occupati presso aziende operanti in comuni
diversi da quelli indicati a norma di tale articolo. Detti
trattamenti non sono cumulabili con la retribuzione eventualmente
percepita o con indennita' corrisposte da enti gestori
dell'assicurazione contro le malattie";
dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
"Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo e'
esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza degli eventi
sismici per un periodo massimo di sei mesi";
l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"I periodi per i quali e' concesso il trattamento di cui al primo
comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del
diritto alla pensione per invalidita', vecchiaia, superstiti e di
anzianita' e per la determinazione della misura di queste, nonche' ai
fini del diritto all'assistenza sanitaria e si aggiungono al periodo
di 36 mesi di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164,
e all'articolo 5 della legge 6 agosto 1975, n. 427".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Ai lavoratori residenti nei comuni indicati a norma
dell'articolo 20 che alla data del 6 maggio 1976 avevano diritto o
fruivano delle prestazioni di disoccupazione, spetta, per la durata
massima di dodici mesi, un'indennita' speciale nella misura di L.
5.000 giornaliere, nonche' il trattamento per assegni familiari.
Gli stessi trattamenti di cui al precedente comma sono concessi,
altresi', ai lavoratori dipendenti da aziende che svolgono attivita'
nei comuni indicati a norma dell'articolo 20, i quali rimangano
disoccupati entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi
nominativi, ovvero avviati in agricoltura anteriormente alla data del
7 maggio 1976 nonche' ai lavoratori emigrati che a seguito degli
eventi sismici verificatisi nei comuni suddetti rientrino nei luoghi
di origine.
Il periodo di godimento del trattamento previsto nel presente
articolo e' riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del
diritto alla pensione per invalidita', vecchiaia, superstiti e di
anzianita' e per la determinazione della misura di queste, nonche'
per il diritto alla assistenza sanitaria.
Sono fatti salvi i trattamenti piu' favorevoli".
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
Art. 4-bis. - "I trattamenti di cui agli articoli 3 e 4 sono
estesi ai lavoratori dipendenti da aziende di tutti i settori
economici operanti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, che
siano state gravemente danneggiate nella loro attivita' lavorativa
per effetto degli eventi sismici".
All'articolo 5, primo comma, le parole: "di cui agli articoli 3 e
4" sono sostituite dalle altre: "di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis";
sempre all'articolo 5, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I trattamenti di cui al primo comma, se piu' favorevoli,
sostituiscono, in caso di malattia, l'indennita' a carico degli enti
gestori dell'assicurazione contro le malattie".
All'articolo 6, le parole: "dell'articolo 20", sono sostituite
dalle altre: "dell'articolo 1";
sempre all'articolo 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I lavoratori che prestano la propria opera nei cantieri di cui
al comma precedente fruiscono della tutela previdenziale ed
assistenziale prevista dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n.
418.
Gli oneri contributivi sono posti a carico della regione".
All'articolo 7, primo comma, sono soppresse le parole: "nei comuni
indicati a norma dell'articolo 20" e sono aggiunte le seguenti
lettere:
"a) nei comuni indicati a norma dell'articolo 20;
b) nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 relativamente alle
aziende gravemente danneggiate nella loro attivita' lavorativa per
effetto degli eventi sismici".
al terzo comma, le parole: "Nei comuni colpiti dal terremoto", sono
sostituite dalle seguenti: "Nei comuni indicati a norma degli
articoli 1 e 20".
All'articolo 8, primo comma, le parole: "la misura del minimo di
pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti", sono sostituite
dalle seguenti: "la somma di lire centomila mensili";
successivamente, le parole:
"al predetto minimo" sono sostituite dalle seguenti:
"alla somma medesima";
dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"La stessa sovvenzione spetta, altresi', ai titolari di pensioni
a carico di trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, che da soli o cumulati
con altri trattamenti pensionistici non superino la somma suddetta";
al secondo comma, dopo le parole: "previdenza sociale", sono
inserite le altre: "o dagli altri enti che hanno in carico la
pensione" e le parole: "3 e 4", sono sostituite dalle seguenti: "3, 4
e 4-bis"; successivamente e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La sovvenzione speciale di cui al primo comma e corrisposta a
carico del Ministero dell'interno anche ai mutilati e invalidi
civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai
sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27
maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni. Tale sovvenzione non
e' cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis".
All'articolo 9, primo comma, le parole: "dell'articolo 20" sono
sostituite con le seguenti: "degli articoli 1 e 20".
All'articolo 10, primo comma, le parole: "dell'articolo 20" sono
sostituite con le seguenti: "dell'articolo 1";
al terzo comma, la parola: "novanta" e' sostituita con l'altra:
"centottanta"; successivamente dopo le parole: "dalla data", sono
inserite le altre: "di entrata in vigore".
All'articolo 11, primo comma, sono aggiunte, in fine, le altre: ",
maggiorata di 50.000 lire per ogni persona appartenente al nucleo
familiare considerata unita' attiva o a carico ai fini
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. In caso di
decesso del titolare la sovvenzione viene erogata su domanda del
coniuge o, in sua mancanza, dei figli superstiti";
al terzo comma, la parola: "novanta", e' sostituita dall'altra:
"centottanta".
L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscriversi nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno
finanziario 1976 per la concessione di contributi e sovvenzioni per
eventi eccezionali ed erogazioni per provvidenze contingenti per
quanto attiene a 5 miliardi ai comuni indicati a norma dell'articolo
20 ed alle amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone e per
quanto attiene a lire 5 miliardi ai comuni indicati a norma
dell'articolo 1".
All'articolo 16, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
"Alle famiglie, ivi comprese quelle dei militari, che abbiano
perduto uno o piu' componenti per causa del terremoto, e' concesso un
contributo da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 3
milioni.
A tale scopo le prefetture provvedono alla determinazione del
contributo sulla base di apposito elenco predisposto dai sindaci dei
comuni interessati, corredato da una dichiarazione che attesti le
generalita' e la residenza delle persone decedute o disperse per
causa del terremoto, il rapporto di appartenenza alla famiglia delle
medesime, la composizione del nucleo familiare ed ogni altra
opportuna informazione";
dopo il terzo comma, e' inserito il seguente:
"Della disposta concessione del contributo la prefettura da'
comunicazione ai destinatari per tramite del comune".
All'articolo 17, primo comma, le parole: "lire 1 milione", sono
sostituite dalle seguenti: "lire 1 milione e 500 mila";
al secondo comma, le parole: "lire 4 milioni e 500 mila", sono
sostituite dalle seguenti: "lire 7 milioni";
il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
"Il contributo e' corrisposto dalla prefettura su domanda degli
interessati, da presentarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
La domanda inoltrata alla prefettura dai comuni di residenza
degli interessati deve contenere l'indicazione dell'entita' del
presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili e
delle suppellettili perdute ed essere corredata da una dichiarazione
resa al sindaco attestante la situazione reddituale di cui al
precedente comma.
Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
Della disposta concessione del contributo la prefettura da'
comunicazione ai destinatari per tramite del comune";
all'ultimo comma, la parola: "penultimo", e' sostituita con la
seguente: "terzo".
All'articolo 19, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
all'Associazione italiana della Croce rossa nonche' il personale
medico e paramedico, che nei giorni delle elezioni si trovino fuori
del comune di residenza perche' impiegati nei servizi di soccorso
dello Stato e degli altri enti pubblici nelle province di Udine e di
Pordenone, sono ammessi a votare, ai sensi dell'articolo 49 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, nel comune in cui prestano servizio mediante
esibizione, oltre che del certificato elettorale, di una attestazione
rilasciata dall'amministrazione di appartenenza o di impiego da cui
risulti l'utilizzazione nelle opere di soccorso; l'attestazione, a
cura del presidente del seggio, e' ritirata ed allegata al talloncino
di controllo del certificato elettorale".
All'articolo 20, secondo comma, dopo le parole:
"avente forza esecutiva", sono inserite le seguenti:
"compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e
privati".
All'articolo 26, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati a
norma dell'articolo 20 e' sospesa fino al 31 dicembre 1976 la
riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza
entro la stessa data, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta
locale sui redditi nonche' dei tributi degli enti diversi dallo
Stato";
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"I soggetti che svolgono attivita' economica produttiva di
reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598 e 599,
nei predetti comuni, aventi domicilio fiscale in comuni diversi,
possono chiedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto la sospensione della riscossione, relativamente alle rate
scadenti entro il 31 dicembre 1976, dei tributi di cui al primo comma
del presente articolo purche' la parte del reddito prodotto nei
comuni indicati a norma del precedente articolo 20 concorra almeno
nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito
assoggettato ad imposta".
All'articolo 27, primo comma, le parole: "deve essere versata in
unica soluzione nel termine stabilito per la dichiarazione annuale",
sono sostituite dalle altre:
"puo' essere versata in quattro rate trimestrali".
All'articolo 33, primo comma, le parole: "indicati a norma del
precedente articolo 20", sono sostituite dalle seguenti: "delle
province di Udine e di Pordenone";
al quarto comma, secondo periodo, le parole:
"precedente comma", sono sostituite dalle seguenti:
"presente comma";
dopo il quarto comma, e' inserito il seguente:
"Il passaggio da un anno di corso a quello immediatamente
successivo nei conservatori di musica e negli istituti musicali
pareggiati avviene per scrutinio nei confronti degli allievi
residenti nei comuni di cui al precedente primo comma, che abbiano
riportato una votazione media non inferiore ai 6/10 sia nella materia
principale che nelle materie complementari";
al terz'ultimo comma, le parole: "articolo 20", sono sostituite
dalle seguenti: "primo comma".
All'articolo 34, primo comma, le parole: "articolo 20", sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 33".
All'articolo 37, primo comma, e' soppressa la parola:
"nonche'"; successivamente, in fine, sono aggiunte le seguenti
parole: "nonche' per fronteggiare le urgenti necessita' della
profilassi delle malattie infettive degli animali sull'intero
territorio regionale e per interventi terapeutici sugli animali delle
zone terremotate";
al settimo comma, dopo le parole: "per gli enti ospedalieri" sono
inserite le seguenti parole: "e per i servizi psichiatrici".
All'articolo 38, le parole: ", su loro richiesta", sono sostituite
dalle seguenti: ", per particolari esigenze, con il loro consenso,".
All'articolo 41, primo comma, le parole: "articolo 20", sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 1".
All'articolo 43, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonche' ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle
predette zone".
All'articolo 46, primo comma, le parole: "lire 321 miliardi", sono
sostituite dalle seguenti: "359 miliardi" e le parole: "221
miliardi", sono sostituite dalle seguenti: "259 miliardi".