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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il Ministro per le finanze, per esigenze di servizio, puo' con
proprio decreto, autorizzare l'intendente di finanza ad effettuare le
operazioni di accertamento delle bollette vincenti del lotto di cui
al titolo X del regolamento sui servizi del lotto e sul personale
delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n.
1077, e successive modificazioni, comprese quelle non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge,
limitatamente ad alcune ricevitorie in numero non inferiore al 10 per
cento da indicare nel decreto medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 aprile 1976
LEONE
MORO - STAMMATI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO