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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, e' aggiunto il
comma seguente:
"I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed
a quantita', fissati dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti
secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili.
L'inderogabilita' non si applica agli onorari a discrezione per le
prestazioni di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con la
citata legge 2 marzo 1949, n. 143".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 1976
LEONE
MORO - GULLOTTI -
BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO