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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto
all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o
frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di
un aereo e' punito con la reclusione da 7 a 21 anni.
La pena e' aumentata se l'autore consegue l'intento.
La pena non puo' essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal
fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri
dell'equipaggio.
Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto
deriva la morte di una o piu' persone.