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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 16,
e' sostituito dai seguenti:
"Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere, a
decorrere dall'esercizio 1975, e per gli esercizi successivi fino al
1980, il concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di
credito peschereccio d'impianto e di miglioramento sino al loro
ammortamento e per la durata massima di anni cinque.
Il contributo sara' concesso nella misura di un punto in meno del
tasso ufficiale di sconto ai pescatori singoli e nella misura di due
punti in piu' del tasso ufficiale di sconto alle cooperative e loro
consorzi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' ai pescatori singoli
che offrono in demolizione naviglio vetusto per un tonnellaggio non
inferiore al 50 per cento di quello delle unita' da costruire.
Il contributo sara' corrisposto annualmente pro rata all'istituto
finanziatore".
Le lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 1 della predetta
legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono sostituite dalle seguenti:
"a) costruzione, in cantieri nazionali, di nuove unita' e di nuovi
galleggianti per la pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda
fino alle 10 tonnellate;
b) miglioramento delle unita' e dei galleggianti di cui alla
precedente lettera a) mediante nuove installazioni per uso della
pesca;".