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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il secondo comma dell'articolo 31 del "Regolamento organico per
l'Arma dei carabinieri" - approvato con regio decreto 14 giugno 1934,
n. 1169 - quale sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 10
ottobre 1936, n. 2145, e' sostituito dal seguente:
"Il piu' anziano dei generali di divisione assume di diritto la
carica di vice comandante generale, sostituisce il comandante
generale durante le assenze di questi e rimane in carica per un
periodo di tempo non superiore ad un anno, sempre che nel frattempo
non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di
eta' o per altra causa prevista dalle leggi. Puo' essere nuovamente
nominato, per una sola volta, al termine del mandato".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1976
LEONE
MORO - FORLANI - COSSIGA
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO