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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo l'articolo 1159 del codice civile, approvato con regio decreto
16 marzo 1942, n. 262, e' aggiunto l'articolo seguente:
"Art. 1159-bis. - Usucapione speciale per la piccola proprieta'
rurale. - La proprieta' dei fondi rustici con annessi fabbricati
situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in
virtu' del possesso continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario, in
forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che
sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati,
situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie
l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di
trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalita' e le
agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprieta'.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai
fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non
classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai
limiti fissati dalla legge speciale".