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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228,
concernente provvedimenti urgenti per la proroga dei contratti di
locazione e sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani,
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge
sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1976 ovvero, qualora si
tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione e locanda,
fino al 30 giugno 1977. Sino alla predetta data continuano ad
applicarsi le disposizioni del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255,
convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363, nonche' le altre
disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione
di immobili urbani".
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente articolo:
Art. 1-bis. - "Per la durata della proroga di cui al precedente
articolo 1, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
degli immobili locati anche se fondati sull'inesistenza del diritto
di proroga e salvo che ricorrano i casi indicati nel secondo comma
dell'articolo 1-quater della legge 31 luglio 1975, n. 363".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 1976
LEONE
MORO - BONIFACIO -
DONAT - CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO