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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo statale per le spese funerarie per i sottufficiali,
gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia,
previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21
agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 1 della legge 9
novembre 1950, n. 992, e' elevato a L. 30.000, a decorrere dal 1
gennaio 1976.
Il contributo di cui al precedente comma e' concesso anche nei casi
di decesso degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia a
decorrere dalla suddetta data del 1 gennaio 1976.