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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per gli esercizi finanziari 1977-81 l'ammontare del fondo istituito
con l'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' commisurato,
oltre al gettito annuale delle quote di tributi erariali ivi
indicati, ad una quota del complesso delle entrate tributarie dello
Stato, al netto dei proventi dei dazi e diritti doganali, delle
entrate fiscali dei monopoli, del lotto, delle lotterie e dei canoni
radio TV.
Per l'esercizio finanziario 1976 la consistenza del fondo resta
determinata, per l'applicazione della presente legge, in L.
767.495.200.000.
Per gli esercizi successivi, la quota di cui al primo comma viene
determinata in modo da assicurare che in ciascun esercizio la
consistenza del fondo non sia comunque inferiore a quella come sopra
determinata per il 1976 e maggiorata dall'applicazione ad essa della
stessa percentuale di incremento, del gettito complessivo delle
entrate indicate al primo comma, risultante dalle previsioni di
entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a
quelle dell'anno finanziario 1976, sulla base dei progetti di
bilancio presentati al Parlamento.
La consistenza del fondo resta determinata ai sensi del citato
articolo 8 qualora risulti superiore a quella calcolata ai sensi del
comma precedente.
La ripartizione del fondo, determinato ai sensi dei precedenti
commi, viene effettuata in modo da attribuire ad ogni regione lo
stesso ammontare dell'anno 1976, maggiorato in modo proporzionale
all'incremento del fondo stesso. Alle regioni tale ripartizione sara'
comunicata entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a ciascuno
degli anni 1977-81.