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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 495 del codice di procedura civile sono aggiunti i
seguenti commi:
"Con la stessa ordinanza il giudice puo' disporre, se ricorrono
giustificati motivi, che il debitore versi la somma, determinata a
norma del secondo comma, per un quarto entro il termine di dieci
giorni e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine
massimo di mesi sei.
I beni sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera
somma, ed il debitore decade dal beneficio se alcuno dei ratei non
viene versato entro il termine stabilito dal giudice.
Le somme possono essere versate sul libretto bancario che sara'
depositato in cancelleria, intestato al creditore.
Nel caso di decadenza dal beneficio le somme depositate fanno parte
dei beni pignorati".