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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al fine di contenere il consumo energetico per usi termici negli
edifici, sono regolate dalla presente legge le caratteristiche di
prestazione dei componenti, la installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli
ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e
sanitari, alimentati da combustibili solidi, liquidi o gassosi negli
edifici pubblici e privati, con esclusione di quelli adibiti ad
attivita' industriali o artigianali. Sono regolate altresi' le
caratteristiche di isolamento termico degli edifici da costruire o
ristrutturare, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto
termico di riscaldamento degli ambienti.
Agli effetti della presente legge e' considerato edificio sia un
intero fabbricato, sia un insieme di locali, sia un locale isolato.