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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge i consorzi
e le societa' consortili, tendenti a promuovere lo sviluppo e la
razionalizzazione della produzione e della commercializzazione del
prodotto o dei prodotti degli associati, costituiti tra piccole e
medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sia che le imprese consorziate appartengano a uno
solo dei suddetti settori, sia che appartengano a settori diversi.
Sono altresi' ammessi ai benefici i consorzi artigiani costituiti
ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle
limitazioni agli scopi sociali di cui allo articolo 3, secondo comma,
della legge suddetta.