Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 385 del 30/04/1976 (Pubblicata nella G.U. del 8 giugno 1976 n. 149)
Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.
Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, e' sostituito dal seguente: "Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione. Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, ne' superiore a 86° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria. La gradazione massima predetta per l'acquavite di vino e' ridotta a 800 e sostituisce quella stabilita dalle leggi fiscali per questa acquavite. Il prodotto di cui ai commi precedenti e' considerato alcool grezzo finche' non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del successivo articolo 3. Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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