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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, modificato
dall'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito
nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, e' sostituito dal seguente:
"Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di
fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in
buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni
gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze
fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.
Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di
eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione
alcolica non inferiore a 40°, ne' superiore a 86° dell'alcolometro
ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria. La gradazione
massima predetta per l'acquavite di vino e' ridotta a 800 e
sostituisce quella stabilita dalle leggi fiscali per questa
acquavite.
Il prodotto di cui ai commi precedenti e' considerato alcool grezzo
finche' non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui
ai punti 1, 2 e 3 del successivo articolo 3.
Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti
la classifica ai fini fiscali".