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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti
dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificata ed
integrata dalla legge 16 ottobre 1973, n. 676, e' autorizzato a
carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo
stanziamento di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi
finanziari dal 1975 al 1980.
Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi possono
essere utilizzate negli esercizi successivi ed in ciascun esercizio
potra' essere impegnato lo stanziamento dell'esercizio successivo,
cui sara' rinviata la liquidazione dei contributi eventualmente
deliberati.
Lo stanziamento di cui al primo comma e' destinato, in misura non
inferiore al 50 per cento, alla concessione dei contributi a favore
delle cooperative e dei loro consorzi. Le quote di riserva a favore
delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di
iniziative ammissibili a contributo, possono essere utilizzate negli
esercizi successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere
favorevole del comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo
1968, n. 479.
Le cooperative ed i consorzi di cooperative ammesse ad usufruire
dei benefici previsti dalla presente legge sono quelle indicate
dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601.
Le domande per ottenere la concessione dei contributi previsti
dalla presente legge devono essere corredate da dichiarazione del
comandante della competente capitaneria di porto relativa
all'attivita' svolta dal richiedente nel settore della pesca.