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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli scambi di animali da allevamento, da produzione o da macello,
appartenenti alle specie bovina e suina, tra l'Italia e gli altri
Stati membri della Comunita' economica europea sono regolati dalle
norme degli articoli seguenti, in adempimento delle disposizioni
contenute nella direttiva n. 64/432/CEE adottata dal consiglio della
Comunita' economica europea il 26 giugno 1964, modificata con
direttiva n. 66/600/CEE del 25 ottobre 1966, con direttiva n.
70/360/CEE del 13 luglio 1970, con direttiva 71/285/CEE del 19 luglio
1971 e successiva rettifica pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale"
delle Comunita' europee n. L. 179 del 9 agosto 1971, nonche' nella
direttiva VI/COM (65) 186 def. adottata dalla commissione della
Comunita' economica europea il 13 maggio 1965.