Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' considerato commercio ambulante quello esercitato da colui che
vende merci al minuto o somministra al pubblico alimenti e bevande,
con la sola collaborazione dei familiari e di non piu' di due
dipendenti, presso il domicilio dei compratori o su spazi o aree
pubbliche, purche' non si adoperino impianti fissati permanentemente
al suolo.
Il commercio ambulante puo' essere svolto in due modi:
a) commercio ambulante a posto fisso o assegnato a turno, che
puo' essere esercitato soltanto su quella parte di suolo pubblico a
tale uso destinato dal comune, ovvero in aree pubbliche attrezzate o
in mercati, anche coperti, esclusi i mercati all'ingrosso;
b) commercio ambulante senza posto fisso che puo' essere
esercitato presso il domicilio dei compratori o, fatte salve le
limitazioni imposte dall'autorita' comunale, su qualsiasi area
pubblica, purche' in modo itinerante con mezzi motorizzati o altro.
Il commercio al minuto o la somministrazione al pubblico di
alimenti o bevande mediante installazioni mobili sono disciplinati
dalle disposizioni della presente legge.
Le attivita', di cui al comma precedente, sono consentite solo se
esercitate con non piu' di due automezzi in un solo punto di vendita,
anche con la collaborazione di dipendenti purche' in numero non
superiore a due.