Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti accordi internazionali, adottati a Stoccolma il 14 luglio
1967:
a) convenzione di Stoccolma istitutiva dell'Organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale;
b) atto recante revisione della convenzione di Parigi del 20
marzo 1883 per la protezione della proprieta' industriale;
c) atto recante revisione della convenzione di Berna del 9
settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie a artistiche,
con protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo;
d) atto recante revisione dell'accordo di Madrid del 14 aprile
1891 sulla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica;
e) atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 5 giugno 1957
sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai
fini della registrazione dei marchi;
f) atto addizionale all'accordo di Madrid del 4 aprile 1891 sulla
repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza dei
prodotti;
g) atto recante revisione dell'accordo di Lisbona del 31 ottobre
1958 per la protezione delle denominazioni di origine e la loro
registrazione internazionale