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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per la costruzione a
cura degli istituti autonomi per le case popolari di alloggi da
assegnare in locazione semplice al personale civile e militare della
pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo
forestale dello Stato in attivita' di servizio. Tali alloggi
rimangono di proprieta' dello Stato.
Il programma e la localizzazione degli interventi - da realizzare
su aree destinate dai comuni, nei propri strumenti urbanistici,
all'edilizia residenziale pubblica e, ove possibile, integrati nei
progetti redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 - sono
predisposti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i
Ministri per l'interno, per la difesa, per le finanze, per la grazia
e giustizia e per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato per
l'edilizia residenziale.
I canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti
autonomi delle case popolari per le spese di gestione saranno
stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto
con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri interessati e il
comitato per l'edilizia residenziale.
Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad
assumere impegni fino a concorrenza dell'importo indicato al primo
comma del presente articolo e a provvedere a tutte le operazioni
relative alla acquisizione delle aree e all'appalto delle opere da
realizzare, comprese le opere di urbanizzazione.
Per l'acquisizione delle aree e la esecuzione delle opere di
urbanizzazione si procedera', ove necessario, previa delega dei
comuni interessati.